Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. LL.PP.. 16/01/1996 n. B

a) individuazione dello schema strutturale nella situazione esistente; b) valutazione delle condizioni di sicurezza attuale dell'edificio e delle caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali interessati dagli interventi, avuto riguardo alla eventuale degradazione dei materiali e ad eventuali dissesti in atto; c) scelta progettuale dei provvedimenti di intervento operata sulla base degli elementi come sopra determinati; d) verifica sismica, se necessaria, del nuovo organismo strutturale. C.9.2.4. Criteri di scelta progettuale. I criteri adottati nella scelta del tipo di intervento devono scaturire da uno studio preliminare dell'organismo edilizio riguardante in particolare: a) le caratteristiche, nella situazione esistente, sotto il profilo architettonico, strutturale e della destinazione d'uso; b) l'evoluzione storica delle predette caratteristiche con particolare riferimento all'impianto edilizio originario ed alle principali modificazioni intervenute nel tempo; c) l'analisi globale del comportamento strutturale al fine di accertare le cause ed il meccanismo di eventuali dissesti in atto. PROVVEDIMENTI TECNICI DI INTERVENTO. I provvedimenti tecnici per interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico possono ottenersi sia mediante la riduzione degli effetti delle azioni sismiche, sia mediante l'aumento della resistenza dell'organismo edilizio, o di sue parti, a tali azioni. Provvedimenti tecnici devono altresì essere adottati per consolidare, e se del caso eliminare, elementi non strutturali il cui eventuale crollo possa causare vittime o danni. C.9.3.1. Provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici. I provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici possono consistere: a) nella riduzione delle masse non strutturali;

b) altri provvedimenti tendenti a modificare favorevolmente il comportamento d'insieme del sistema edilizio, fra i quali: - creazione ed adeguamento dei giunti; - riduzione degli effetti torsionali; - modifica delle rigidezze. C.9.3.2. Provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi ad aumentare la resistenza strutturale. I provvedimenti tecnici di adeguamento antisismico intesi ad aumentare la resistenza delle strutture consistono sia nell'aumentare la resistenza di alcuni o di tutti gli elementi costituenti il sistema strutturale esistente, sia nell'inserimento di nuovi elementi o sistemi strutturali collaboranti con quelli esistenti. I provvedimenti tecnici di miglioramento antisismico sono indicati al successivo punto C.9.8. Possono usarsi anche tecniche d'intervento non ivi esplicitamente menzionate, purchè risultino, sulla base di adeguata documentazione, di eguale efficacia. C.9.3.3. Provvedimenti tecnici in fondazione negli interventi di adeguamento. Le verifiche debbono essere eseguite secondo i criteri stabiliti nel decreto ministeriale 11-3-1988 ed eventuali sue successive modifiche e integrazioni, riducendo del 20% i coefficienti di sicurezza ivi prescritti. Nel caso di edifici situati su o in prossimità di pendii naturali o artificiali, deve essere verificata anche la stabilità globale del pendio tenuto conto della presenza dell'edificio secondo quanto disposto alla sezione G del sopracitato decreto. Ove la verifica sopraindicata non risulti soddisfatta, ovvero possano verificarsi nel sottosuolo dell'opera fenomeni di liquefazione, si deve stabilizzare la zona mediante idonei interventi, il positivo risultato dei quali deve essere documentato con osservazioni e misure in situ. Negli interventi di adeguamento i provvedimenti sulle strutture di fondazione e le relative verifiche possono essere omessi, qualora, su motivato giudizio del progettista ed in relazione alle caratteristiche dei terreni, come deducibile dalla relazione geotecnica di cui al sopracitato decreto, siano verificate contemporaneamente tutte le seguenti circostanze: a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia stato accertato che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza; b) gli interventi di adeguamento non comportino sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato; c) gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni; d) siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche valutate assumendo ß = 2. C.9.3.4. Giunti tecnici tra edifici contigui per interventi di adeguamento. Nel caso di giunti non dimensionati in conformità al punto C.4. si deve provvedere, in generale, al loro adeguamento. In alternativa si può intervenire:

-o inserendo elementi di protezione al martellamento;

-oppure eliminando il giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate. In tale caso si deve tener conto di tale nuovo accoppiamento nella verifica dell'edificio. Qualora l'adeguamento delle dimensioni del giunto risulti tecnicamente molto complesso o particolarmente oneroso, è consentito di non effettuare l'adeguamento nei seguenti casi: a) il calcolo delle deformazioni relative fra i due corpi di fabbrica, svolto secondo i criteri indicati al punto C.6.3. ma dividendo gli spostamenti sismici µd per un fattore, pari a 6 nel caso degli edifici in muratura, e pari a 3 per gli altri tipi di strutture, assicuri la mancanza di effetti di martellamento; b) edifici contigui, entrambi in muratura ordinaria ed aventi altezze che rientrino nei limiti di cui al punto C.2. C.9.3.5. Aggetti verticali. Gli elementi verticali (quali comignoli, torrini, parapetti, ecc.) devono essere opportunamente vincolati alle strutture portanti ed essere resi resistenti alle forze sismiche. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO. Gli interventi di adeguamento devono essere sottoposti a collaudo da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Il collaudo, da eseguirsi preferibilmente in corso d'opera, deve tendere ad accertare sostanzialmente che la realizzazione degli interventi sia avvenuta conformemente alle prescrizioni progettuali e nel rispetto delle finalità indicate dal progetto, controllando, in particolare, l'efficienza dei collegamenti, eseguiti tra i nuovi sistemi resistenti, eventualmente inseriti, e le strutture preesistenti. Il collaudo deve essere basato sulle risultanze di saggi e di prove sia in situ che su campioni, in laboratorio. C.9.5. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN MU- RATURA ORDINARIA. C.9.5.1. Schema strutturale. Il progetto degli interventi di adeguamento deve basarsi su uno schema strutturale resistente all'azione sismica che deve ragionevolmente rispettare la situazione effettiva della costruzione, tenuto conto del suo comportamento globale; deve comunque essere assicurato un comportamento di tipo scatolare del complesso della struttura. Debbono inoltre prevedersi incatenamenti perimetrali in corrispondenza di ogni orizzontamento, compresi quelli a livello di piano terra, di sottotetto e di imposta del tetto stesso. Infine, per tutte le strutture spingenti deve provvedersi all'assorbimento delle relative spinte. Si deve accertare l'efficacia dei collegamenti tra solai e pareti e delle pareti tra di loro. Qualora nello schema si faccia affidamento sulla ripartizione delle forze orizzontali agenti ad un dato livello tra i diversi setti murari, va accertata l'efficacia dei solai a costituire un diaframma orizzontale rigido. Per ciascuna parete si considerano in genere separatamente le azioni ad essa complanari e quelle normali. Le azioni complanari alle pareti vanno valutate tenendo conto della ridistribuzione operata dai solai soltanto se questi presentano adeguata rigidezza nel loro piano e buon collegamento con i muri. Nei confronti delle azioni ortogonali alle pareti, queste si considerano vincolate ai solai ed alle pareti trasversali solo se è accertata l'efficacia dei collegamenti. C.9.5.2. Analisi dei materiali. La resistenza della muratura è calcolata in relazione alla tipologia, alla qualità ed allo stato di conservazione del sistema murario. C.9.5.3. Verifica sismica. La verifica delle strutture in elevazione va eseguita con riferimento alla resistenza a rottura delle murature, considerando le azioni sismiche definite al precedente punto C.6., ed assumendo, per il coefficiente di struttura, il valore: ß = ß1 • ß2 ove si attribuiscono i seguenti valori: ß1 = 2, coefficiente che tiene conto delle caratteristiche di duttilità delle costruzioni in muratura; ß2 = 2, coefficiente che tiene conto delle modalità di verifica a rottura. Per la verifica sismica si può adottare una ipotesi di comportamento elastoplastico con controllo della duttilità. Per la valutazione delle azioni sismiche complanari alle pareti si prende in esame l'edificio nella sua interezza, con i collegamenti operati dai solai in quanto a tale scopo efficaci, considerando la forza orizzontale di calcolo applicata nel baricentro delle masse presenti. Si considera trascurabile la rigidezza delle pareti per deformazioni ortogonali al loro piano. L'azione sismica ortogonale alla parete è rappresentata da un carico orizzontale distribuito, pari a ß • C volte il peso della parete e da forze orizzontali concentrate pari a ß • C volte il carico trasmesso dagli orizzontamenti che si appoggiano su di essa, se questi non sono efficacemente collegati a muri trasversali. Si terrà conto dei vincoli della parete con i muri trasversali e con i solai solo in quanto efficaci. L'effetto flessionale dell'azione sismica ortogonale alla parete può essere valutato nell'ipotesi di comportamento lineare a sezione interamente reagente. Le verifiche relative alle fondazioni, previste dal decreto ministeriale 11-31988, vanno eseguite secondo i criteri stabiliti in detto decreto; le azioni sismiche sono calcolate assumendo per il coefficiente ß2 il valore ß2 = 1. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN CE- MENTO ARMATO. C.9.6.1. Schema strutturale. Lo schema strutturale resistente alle azioni sismiche deve derivare da un'analisi del comportamento globale dell'edificio, tenendo adeguatamente in conto la partecipazione di tutti gli elementi irrigidenti efficaci. In particolare, deve essere adeguatamente studiata la modellazione dei sistemi strutturali più rigidi, quali le scale o altri eventuali nuclei presenti nel fabbricato. Si deve anche tener conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, attese le caratteristiche di rigidezza e di resistenza, possono contribuire in maniera significativa all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura portante. Di tali elementi deve essere considerato anche l'eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali principali. Qualora lo schema strutturale sia basato sull'ipotesi di infinita rigidezza dei solai nel loro piano, come previsto al punto C.6.1.2., deve essere accertata la effettiva rispondenza di tale ipotesi con la effettiva configurazione strutturale dei solai stessi. C.9.6.2. Analisi dei materiali e particolari costruttivi. La resistenza degli elementi strutturali viene stimata avuto riguardo alla qualità e allo stato di conservazione del conglomerato e dell'armatura metallica. Opportune indagini sono eseguite per appurare l'affidabilità dei dettagli costruttivi, in particolare degli ancoraggi delle armature in corrispondenza dei principali nodi trave - pilastro. C.9.6.3. Verifica sismica. La verifica sismica delle strutture in elevazione ed in fondazione va eseguita considerando le azioni definite ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2. C.9.7. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI CON STRUTTURA METALLICA. C.9.7.1. Schema strutturale. Lo schema strutturale resistente all'azione sismica deve rispecchiare il comportamento globale dell'edificio. Va tenuto conto della presenza di elementi anche non strutturali che limitino la deformabilità dell'organismo portante: si valuterà la rigidezza e la resistenza di tali elementi per giudicare la loro partecipazione al comportamento d'insieme. Va accertata altresì l'efficienza degli elementi controventanti costituiti da nuclei in cemento armato oppure da strutture verticali in acciaio o altro, tenendo conto delle effettive condizioni di vincolo offerte dalle fondazioni. C.9.7.2. Analisi dei materiali e particolari costruttivi. Le caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali sono valutate mediante esame dello stato di conservazione del materiale metallico e dell'integrità fisica di ogni loro parte. L'indagine deve essere estesa, a seconda della tipologia strutturale dell'edificio, agli elementi controventanti (nuclei di cemento armato, controventi verticali in acciaio, ecc.), agli elementi di collegamento di questi ultimi alle piastre ed agli ancoraggi alle fondazioni. C.9.7.3. Verifica sismica. La verifica sismica delle strutture in elevazione ed in fondazione va eseguita considerando le azioni definite ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2. C.9.8. INTERVENTI TECNICI DI MIGLIORAMENTO PER GLI EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA. C.9.8.1. Pareti murarie. Le murature che non presentino gravi sintomi di instabilità quali strapiombi od estese lesioni possono essere riparate; nel caso contrario vanno demolite e ripristinate possibilmente con materiali inerti simili alla muratura preesistente. Le riparazioni sono in genere effettuate mediante: - iniezione di miscele leganti;

 

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